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Novità per la certificazione energetica

Nel decreto di recepimento della direttiva 2009/28/CE, vi sono anche delle novità in materia di certificazione energetica.Infatti con l’articolo 13 di questo decreto vi sono apportate modifiche al precedente decreto legislativo 192/2005 del 19 agosto e nello specifico articolo 6 nel quale viene inserito un’altro comma (2-ter): ”Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater”. Tutto questo per quanto riguarda la normativa a livello nazionale, mentre per le regioni che hanno già provveduto a creare norme proprie, si applicheranno le stesse create dalle istituzioni regionali. Un’altra novità sempre inerente alla certificazione energetica è introdotta da un’ulteriore comma sempre inserito nell’ articolo 6 del decreto 192/2005 e nello specifico il comma 2-quater: ”Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’ attestato di certificazione energetica”. In sintesi, nei contratti di vendita dovrà essere inserita un’apposita clausola dalla quale si evince che l’acquirente ha ricevuto tutte le informazioni e le documentazioni necessarie in termini di certificazione energetica, mentre per le locazioni vige lo stesso obbligo ma solo se l’edificio è già dotato della certificazione. Inoltre dal 1 gennaio 2012 tutti  gli annunci in vendita dovranno riportare le informazioni sull’ indice di prestazione energetica. Probabilmente la norma andrà ancora rivista in quanto ci sono diverse casistiche per le quali nella stessa non è esplicitamente indicato il comportamento da tenere. Come ad esempio nell’ ipotesi in cui il contratto di compravendita contenga una clausola con la quale il compratore rinuncia ad ottenere il certificato in oggetto.

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